Effetti della nuova classificazione NACE Rev. 2.1 sui settori contenuti nell’Allegato 1 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 – Chiarimenti per le imprese energivore.
Con il Regolamento (UE) 2023/137 del 10 ottobre 2022, la Commissione Europea ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche NACE Rev. 2.1, recepita in Italia come ATECO 2025.
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici ATECO 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione Generale domanda ed efficienza energetica (d’ora in poi per brevità MASE), ha fornito alla CSEA indicazioni operative per l’inserimento di tale aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 131/2023.
Il MASE ha chiarito nella predetta nota che, gli Uffici della Commissione europea “hanno indicato il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione nell’ambito delle CEEAG dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza (Allegato A).
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa rivolta alle imprese a forte consumo di energia elettrica, quest’ultime sono tenute a indicare, nel campo “Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”. Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione al succitato Allegato A.