Con la delibera 109/2021/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto nuove modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell’energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete (ovvero l’energia elettrica prelevata per i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione e l’energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo).
Al 31.12.2025 cesserà l’efficacia dell’art.13 della delibera 109/21 che sostituiva transitoriamente l’agevolazione inizialmente prevista dall’art.16 del Testo Integrato di Trasporto (TIT) di ARERA già abrogato il 31 dicembre del 2023. L’art. 13 prevedeva l’esenzione delle componenti di trasporto e distribuzione dall’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica per l’alimentazione dei servizi ausiliari (ivi compresi i prelievi dei sistemi di accumulo) dell’impianto di produzione.
La nuova disciplina prevede che, a decorrere dal 1 ottobre 2022, potranno essere accolte le istanze del produttore (ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA), pertanto i prelievi di energia elettrica destinata ad una successiva re-immissione in rete verranno trattati come energia elettrica immessa negativa, ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento.
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