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NUOVI PREZZI MINIMI GARANTITI PER FONTI RINNOVABLI

Aggiornati i prezzi su basi Istat e di mercato per l’anno 2016

(16/02/2016)

Con deliberazione 618/2013/R/efr, l'Autorità modifica quanto disciplinato con delibera n. 280/07, definendo la nuova struttura ed i nuovi valori relativi ai “prezzi minimi garantiti” applicati dal 1 gennaio 2014.


L'articolo 7, comma 7.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nella sua nuova formulazione ha definito i criteri per l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al 2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti costi di gestione degli impianti di produzione) a partire dai valori vigenti per l'anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.


Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2015 rispetto all'anno 2014 è risultata pari a -0,1%.


Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, vigenti per l'anno 2016 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella tabella allegata al relativo provvedimento.


Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo al 1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.


Infine, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, qualora al termine di ciascun anno solare il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zonali orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6.

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