La deliberazione del 11 aprile 2018 n. 236/2018/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.
In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 236/2018/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2018 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,33 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.

Nella deliberazione n. 236/2018/A l’Autorità ha disposto, altresì, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas e che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati e relativi all’esercizio 2017.

Nella stessa deliberazione n. 236/2018/A l’Autorità ha stabilito di rinviare a successive disposizioni la determinazione delle modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità e le relative procedure di recupero delle somme dovute per l’anno 2018 per i soli soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti – e comunque da corrispondere nell’anno 2019 – al fine di una corretta definizione ed applicazione delle aliquote ai soggetti operativi nel nuovo settore di competenza.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.